r)
le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa. Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che siano fornite informazioni solo sulle operazioni realizzate con parti correlate che non sono state concluse alle normali condizioni di mercato. Gli Stati membri possono consentire che non siano rese note le operazioni concluse tra uno o più membri di un gruppo, purché le imprese figlie che sono parti dell'operazione siano integralmente di proprietà di tale membro. Gli Stati membri possono consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con: proprietari che detengono una partecipazione nell'impresa; imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione; e membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa.
← art_17__para_1__point_q__text_1 · All articles · art_17__para_1__point_r__text_1 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.