2.
Gli Stati membri informano la Commissione, entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni delle tipologie di imprese previste dal loro diritto nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 49, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II.
← art_1__para_1__point_b__point_ii__text_1 · All articles · art_1__para_2__text_1 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.