1.
Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), includono una relazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale relazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti: un riferimento agli elementi seguenti, se del caso: il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa; il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare; tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate oltre agli obblighi previsti dal diritto nazionale. Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti i) o ii), essa indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto iii), l'impresa rende pubblici dettagli relativi alle sue prassi di governo societario; quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), essa rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta; qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi; la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione contabile; le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12. , qualora l'impresa sia soggetta a detta direttiva; salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio; e la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei loro comitati.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.