Articolo 21
Ai fini del presente capo, un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre è un'impresa a cui si applicano, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.