lexiara

3.

In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi seguenti gli Stati membri esentano dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro e: l'impresa madre dell'impresa esentata detiene tutte le azioni o quote di tale impresa esentata. Le azioni o quote dell'impresa esentata detenute da membri dei suoi organi di amministrazione, direzione o controllo in virtù di un obbligo legale o statutario non sono prese in considerazione a tal fine; o l'impresa madre dell'impresa esentata detiene il 90 % o più delle azioni o quote dell'impresa esentata e gli altri azionisti o soci dell'impresa esentata hanno approvato l'esenzione.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.