lexiara

4.

Le esenzioni di cui al paragrafo 3 soddisfano tutte le seguenti condizioni: l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro; il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002; per quanto riguarda l'impresa esentata, i seguenti documenti/prospetti sono pubblicati secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro cui l'impresa esentata è soggetta a norma dell'articolo 30: il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata di cui alla lettera b); la relazione di revisione, e se del caso, il documento allegato di cui al paragrafo 6. Tale Stato membro può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui ai punti i), ii) e iii) sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la traduzione sia certificata conforme; la nota integrativa dell'impresa esentata indica: il nome e la sede legale dell'impresa madre che redige il bilancio consolidato di cui alla lettera a); e l'esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.