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art_23__para_6__text_1

Gli Stati membri possono subordinare le esenzioni di cui ai paragrafi 3 e 5 all'indicazione di informazioni supplementari, conformemente alla presente direttiva, nel bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), o in un documento allegato, purché esse siano richieste a imprese soggette al diritto nazionale di tali Stati membri che sono tenute a redigere bilanci consolidati e si trovano nella stessa situazione.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.