8.
Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, uno Stato membro che concede esenzioni a norma dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo può anche esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al suo diritto nazionale che è anche un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre non sia soggetta al suo diritto nazionale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese; il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e, ove opportuno, la relazione sulla gestione consolidata sono redatti: conformemente alla presente direttiva, conformemente ai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, o in modo equivalente ai principi contabili internazionali determinati a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66. ; il bilancio consolidato di cui alla lettera a) è stato sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati al controllo dei bilanci a norma del diritto nazionale cui è soggetta l'impresa che ha redatto detto bilancio. Si applicano il paragrafo 4, lettere c) e d), e i paragrafi 5, 6 e 7.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.