a)
tranne nel caso di azioni o quote nel capitale dell'impresa madre detenute dalla stessa o da un'altra impresa inclusa nel consolidamento, che sono considerate come azioni o quote proprie conformemente al capo 3, questa compensazione si fa sulla base dei valori contabili esistenti alla data in cui tali imprese sono incluse per la prima volta nel consolidamento. Le differenze risultanti da tale compensazione sono imputate, per quanto possibile, direttamente alle voci dello stato patrimoniale consolidato il cui valore sia superiore o inferiore ai loro valori contabili;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.