4.
Quando le azioni o quote nelle imprese figlie incluse nel consolidamento sono detenute da persone non riconducibili a tali imprese, gli importi attribuibili a tali azioni o quote sono iscritti separatamente nello stato patrimoniale consolidato come partecipazioni di minoranza.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.