lexiara

8.

Il bilancio consolidato è redatto alla stessa data del bilancio d’esercizio dell'impresa madre. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che il bilancio consolidato sia redatto in altra data per tener conto delle date di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse, sempre che: ciò sia menzionato nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni; si tenga conto o si faccia menzione degli eventi importanti concernenti la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico di un'impresa inclusa nel consolidamento, verificatisi tra la data di chiusura del bilancio patrimoniale di questa impresa e la data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato; e se la data di chiusura del bilancio patrimoniale di un'impresa è anteriore o posteriore di oltre tre mesi alla data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato, questa impresa è consolidata in base al bilancio intermedio, redatto alla data di chiusura del bilancio consolidato.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.