lexiara

2.

In occasione della prima applicazione del presente articolo ad un'impresa collegata, quest'ultima è iscritta nello stato patrimoniale consolidato o: al suo valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta; o per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata. La differenza tra tale importo e il valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3 è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta. Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione di una delle opzioni di cui alle lettere a) e b). In tali casi, lo stato patrimoniale consolidato o la nota integrativa consolidata indicano a quale delle suddette opzioni si è fatto ricorso. Per l'applicazione delle lettere a) e b) gli Stati membri possono inoltre permettere o prescrivere che la differenza sia calcolata alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, se all'acquisto si è proceduto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa collegata.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.