2)
“partecipazioni”: i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una soglia percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello inferiore o uguale al 20 %;
REGULATION (EU) 2024/1623 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE… (EU) — sign in to see which provisions, and what they say.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.