lexiara

2.

Gli Stati membri possono consentire alle microimprese: di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli allegati III o IV, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono escluse dallo stato patrimoniale la voce E all’interno dell’"Attivo" e la voce D all’interno delle "Passività" dell'allegato III o le voci E e K dell'allegato IV; di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci, se del caso: ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; altri proventi; materie prime e sussidiarie; costi del personale; rettifiche di valore; altri oneri; imposte; utili/perdite.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.