8.
Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, né all'eliminazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 7. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20 %.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.