lexiara

9.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in valuta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 7 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi. Ai fini della conversione nelle valute nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in euro di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7 possono essere aumentati o diminuiti di non oltre il 5 % per ottenere importi arrotondati nelle valute nazionali.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.