1.
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede tale metodo, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.