1.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo: gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.