lexiara

2.

Ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati quelli collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui tali contratti: siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente; siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; e siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.