7.
Per quanto riguarda il trattamento delle partecipazioni nei bilanci d’esercizio: gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni siano contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto dall'articolo 27, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci d’esercizio rispetto ai bilanci consolidati; gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione figuri nel conto economico solo nella misura in cui corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili; e ove la frazione dell'utile attribuibile alla partecipazione e rilevata nel conto economico superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza è iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.