lexiara

rec_43

(43) I bilanci d’esercizio e i bilanci consolidati dovrebbero essere sottoposti a revisione contabile. Il requisito secondo il quale il giudizio sul bilancio dovrebbe indicare chiaramente se i bilanci d’esercizio o i bilanci consolidati diano o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato non dovrebbe essere inteso come una restrizione della portata di tale giudizio, ma come elemento che chiarisce il contesto in cui esso è espresso. I bilanci d’esercizio delle piccole imprese non dovrebbero essere sottoposti a questo obbligo di revisione, in quanto esso può rappresentare un notevole onere amministrativo per tale categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e hanno quindi un più ridotto bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre l'obbligo di revisione contabile alle loro piccole imprese, tenendo conto delle specifiche condizioni ed esigenze delle piccole imprese e degli utilizzatori dei loro bilanci. Inoltre, è più appropriato definire il contenuto della relazione di revisione di cui alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. . Pertanto, tale direttiva dovrebbe essere modificata di conseguenza.

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.