lexiara

3.

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dall’amministrazione aggiudicatrice Il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando o avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2026-01-01; changes after this date are not shown.