Articolo 116
L'Ufficio pubblica periodicamente: un Bollettino dei marchi UE contenente la pubblicazione delle domande e delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle domande o alle registrazioni di marchi UE la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso; una Gazzetta ufficiale dell'Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione. Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere effettuate mediante mezzi elettronici. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo. La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio è pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano: la data da considerare come data di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea; le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda; le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-12-01; changes after this date are not shown.