6.
Fatto salvo il paragrafo 5: ogni domanda o dichiarazione relativa a una domanda di marchio UE può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di detto marchio UE o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda; ogni domanda o dichiarazione relativa a un marchio UE registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-12-01; changes after this date are not shown.