9.
Fatti salvi i paragrafi 4 e 8, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura esse forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente il marchio UE è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio UE non è una della lingue dell'Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-12-01; changes after this date are not shown.