lexiara

3.

Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-12-01; changes after this date are not shown.