lexiara

6.

I membri delle commissioni di ricorso non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, e sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, adotti una decisione in tal senso.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-12-01; changes after this date are not shown.