art_11__para_6
6. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da prestare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva, comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tal caso, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.