lexiara

art_11__para_7

CCD2

7. Su richiesta del consumatore, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, oltre al modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» forniscono gratuitamente al consumatore una copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.