Articolo 23
1. Qualora i creditori siano autorizzati a modificare i tassi debitori di contratti di credito esistenti, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore della modifica del tasso debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, in tempo utile prima dell'entrata in vigore della modifica. Le informazioni di cui al primo comma comprendono l'importo dei pagamenti a partire dall'entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la periodicità dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione. 2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui a tale paragrafo possono essere fornite al consumatore periodicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito; la modifica del tasso debitore è dovuta a una modifica di un tasso di riferimento; il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico in maniera tempestiva con mezzi appropriati; l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile: presso i locali del creditore; se il creditore dispone di un sito web, su detto sito web; e se il creditore dispone di un'applicazione mobile, tramite detta applicazione mobile.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.