ALLEGATO VII
1. La soglia unica basata sulla massa di cui all’articolo 2 bis è fissata a 50 tonnellate di massa netta. 2. Ai fini dell’articolo 2 bis, paragrafo 3, si applica la seguente metodologia: | tale che dove: 99 % | è la quota di riferimento delle emissioni | è la soglia basata sulla massa in tonnellate che consente di catturare una determinata quota di riferimento delle emissioni; Emissioni annue per importatore; qi,j | è il quantitativo delle importazioni in tonnellate importato dall’importatore i del codice NC j; è il numero di codici NC importati dall’importatore i tra i quattro settori considerati (alluminio, cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio); è l’intensità delle emissioni per il codice NC j ( 8 ); Emissioni totali: | le emissioni totali di CO2 dei quattro settori CBAM considerati, ossia la somma delle emissioni corrispondenti per tutti gli importatori: , dove N è il numero di importatori; : | il quantitativo totale in tonnellate di merci elencate nell’allegato I importate dall’importatore i; | è una funzione indicatore uguale a 1 quando (vale a dire quando un importatore importa quantitativi superiori alla soglia basata sulla massa ), 0 negli altri casi. Per tenere conto dell’incertezza dovuta a cambiamenti dei modelli commerciali mantenendo nel contempo l’obiettivo ambientale del presente regolamento, alla suddetta quota di riferimento delle emissioni è aggiunto un margine di 0,25 punti percentuali. La soglia unica basata sulla massa è arrotondata alla decina più vicina.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-20; changes after this date are not shown.