lexiara

10.

CBAM

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti e procedure per i paesi terzi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato III, punto 2, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento a tali paesi e territori per quanto riguarda l'energia elettrica. Se in tali casi l'accoppiamento del mercato rimane incompatibile con l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può decidere di escludere tali paesi terzi o territori dall'accoppiamento del mercato dell'Unione e richiedere un'allocazione esplicita della capacità alla frontiera tra l'Unione e tali paesi terzi o territori, in modo che il CBAM possa essere applicato.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-20; changes after this date are not shown.