lexiara

Articolo 3

CBAM

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: «merce»: le merci elencate nell'allegato I; «gas a effetto serra»: i gas a effetto serra specificati nell'allegato I in relazione a ciascuna delle merci elencate in tale allegato; «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci; «importazione»: l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; «EU ETS»: il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE diverse dalle attività di trasporto aereo; «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013; «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione; «piattaforma continentale»: una piattaforma continentale quale definita all'articolo 76 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita all'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che è stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro ai sensi di tale convenzione; «valore intrinseco»: valore intrinseco per le merci commerciali quale definito all'articolo 1, punto 48), del regolamento delegato (UE) 2015/2446; «accoppiamento del mercato»: l'allocazione di capacità di trasmissione attraverso un sistema dell'Unione che simultaneamente abbina gli ordini e assegna le capacità interzonali come stabilito nel regolamento (UE) 2015/1222; «allocazione esplicita della capacità»: l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale separata dallo scambio di energia elettrica; «autorità competente»: l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 11; «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; «importatore»: la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata; «dichiarante doganale»: il dichiarante, quale definito all'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013, che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione; «dichiarante CBAM autorizzato»: una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'articolo 17; «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire; «stabilita in uno Stato membro»: in caso di persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza in uno Stato membro; in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione in uno Stato membro; «numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI)»: il numero assegnato dall'autorità doganale una volta effettuata la registrazione a fini doganali in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013; «emissioni dirette»: le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumata durante i processi di produzione, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento o raffreddamento; «emissioni incorporate»: le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV e ulteriormente specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7; «tonnellata di CO2e»: una tonnellata metrica di CO2 o un quantitativo di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale equivalente; «certificato CBAM»: un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni di Co2e incorporate nelle merci; «restituzione»: compensazione dei certificati CBAM con le emissioni incorporate dichiarate nelle merci importate o con le emissioni incorporate nelle merci importate che avrebbero dovuto essere dichiarate; «processi di produzione»: i processi chimici e fisici effettuati per produrre merci in un impianto; «valore predefinito»: un valore, calcolato o ricavato da dati secondari, che rappresenta le emissioni incorporate nelle merci; «emissioni effettive»: le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata durante tali processi, determinate secondo i metodi di cui all'allegato IV; «prezzo del carbonio»: l'importo monetario versato in un paese terzo, nell'ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio, sotto forma di tassa, prelievo o imposta o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci; «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui si svolge un processo di produzione; «gestore»: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo, compresa una società madre che controlla un impianto in un paese terzo; «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento designato da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008; «quota EU ETS»: una quota definita all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell'allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo; «emissioni indirette»: le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione dell'energia elettrica consumata.

· All articles ·

Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-20; changes after this date are not shown.